Non indicato il nuovo domicilio professionale: sì alla cancellazione dell’avvocato

Confermato il drastico provvedimento adottato dall’Ordine a fronte della condotta tenuta dal legale

Non indicato il nuovo domicilio professionale: sì alla cancellazione dell’avvocato

Legittima la cancellazione dell’avvocato dall’albo se egli, dopo avere subito lo sfratto esecutivo per morosità dal proprio precedente studio legale dove aveva il domicilio professionale, omette di comunicare all’Ordine il nuovo domicilio e per giunta risulta anche irreperibile alla propria residenza anagrafica. Netta la posizione presa dal Consiglio nazionale forense, posizione che conferma la legittimità del drastico provvedimento adottato dall’Ordine degli avvocati. Grave è ritenuta la violazione compiuta dal legale, il quale ha volutamente omesso di comunicare il suo nuovo domicilio professionale, una volta subito lo sfratto per morosità dal precedente studio. A rendere il quadro ancora più chiaro, poi, la constatazione che egli non ha neppure voluto indicare quale nuovo domicilio professionale la propria residenza anagrafica, risultando peraltro irreperibile, come certificato dal dirigente dei ‘Servizi demografici’ del Comune. (Sentenza del 30 novembre 2021 del Consiglio nazionale forense)

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