Notifica del decreto ingiuntivo: non basa il riferimento alla certificazione anagrafica del debitore

Irrilevante il fatto che la residenza del debitore appariva assolutamente certa alla luce della documentazione acquisita

Notifica del decreto ingiuntivo: non basa il riferimento alla certificazione anagrafica del debitore

Revocato il decreto ingiuntivo a causa della nullità della notifica al debitore, notifica affidata erroneamente solo alle risultanze di una certificazione anagrafica. Su questo fronte i giudici sono chiari: la notificazione non può essere basata solo su una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre che nel luogo di ultima residenza nota del debitore siano compiute effettive ricerche e che di esse l’ufficiale giudiziario dia espresso conto. E invece, nella vicenda in esame, è emerso, alla luce della relata di notifica e delle complessive emergenze processuali, che non sono state effettuate adeguate ricerche al fine di consegnare il decreto ingiuntivo. Di conseguenza, l’opposizione tardiva proposta dal debitore deve comunque ritenersi ammissibile. Irrilevante, quindi, il riferimento al fatto che la residenza del debitore appariva assolutamente certa alla luce della certificazione acquisita e opportunamente prodotta dall’ufficiale giudiziario. (Ordinanza 2224 del 25 gennaio 2022 della Cassazione)

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