Omessa diagnosi della malformazione del feto: niente risarcimento per la madre se ha chiarito di non voler abortire
I giudici reputano corretta la condotta del medico e aggiungono che non vi sono prove sul danno lamentato dalla donna

Nessun addebito possibile a carico del medico e della struttura sanitaria se la donna, che lamenta di non essere stata avvertita per tempo della grave malformazione cardia presente nel feto, non dà prova che sarebbe stata pronta ad abortire se fosse stato evidenziato in maniera tempestiva il problema. Comprensibili, secondo i giudici, le lamentele della donna, che pone sotto accusa medico e struttura sanitaria, spiegando di avere partorito un bambino affetto da una grave malformazione cardiaca e di ritenere responsabile dell’omessa diagnosi tempestiva il medico che l’ha seguita durante la gravidanza e che, nel corso delle ecografie effettuate in vista del parto, non si era mai accorta del problema. Perciò, spiega la donna, ella non ha potuto esercitare il diritto all’aborto. I giudici di merito ritengono il medico esente da colpa, poiché con le prime ecografie era praticamente impossibile accorgersi della malformazione di tipo cardiaco, peraltro rarissima, e solo con l’ultima ecografia, quando il feto aveva già cinque mesi, sarebbe stata possibile una diagnosi utile. La donna sostiene comunque che ella avrebbe avuto diritto ad una corretta informazione pur dopo il termine utile per abortire. I giudici di Cassazione ribattono che è difficile individuare il danno subito dalla donna per la mancata informazione sulla malformazione del feto quando il termine per l’aborto era già spirato e comunque in presenza di una sua dichiarazione di non aver interesse ad abortire. (Ordinanza 6188 del 24 febbraio 2022 della Cassazione)