Omesse le pregresse malattie: inefficace la ‘polizza vita’

Inutile l’azione giudiziaria proposta dall’erede dell’assicurato e mirata ad ottenere l’indennizzo previsto nella polizza

Omesse le pregresse malattie: inefficace la ‘polizza vita’

Sfuma l’indennizzo previsto dalla ‘polizza vita’ in favore dell’erede dell’assicurato se quest’ultimo ha tenuto, all’epoca della chiusura dell’accordo con la compagnia assicurativa, una condotta reticente, sorvolando sull’esistenza di pregresse malattie. Respinta perciò la richiesta avanzata dall’erede dell’assicurato e mirata ad ottenere il versamento dell’indennità prevista nella polizza. In primo grado i giudici avevano considerata legittima la pretesa avanzata nei confronti della compagnia assicurativa, condannata, difatti, a versare 64.000 euro in favore dell’erede dell’assicurato ormai defunto. Questa decisione era focalizzata su un passaggio: la condotta reticente del sottoscrittore della polizza, ossia l’avere non comunicato l’esistenza di pregresse patologie, era da valutare come irrilevante, poiché la patologia neoplastica che ne aveva cagionato il decesso era stata accertata successivamente alla firma del contratto. Questa visione viene completamente ribaltata in secondo grado, con decisione, poi confermata in Cassazione, in cui si stabilisce l’inefficacia della polizza, soprattutto alla luce delle dichiarazioni inesatte e reticenti dell’assicurato, colpevole di avere mentito consapevolmente in merito alla pregressa sussistenza di evidenti problemi di salute, così influendo sul consenso dell’assicuratore che non era stato posto nelle condizioni di ben comprendere il rischio dell’assicurato. (Ordinanza 2431 del 27 gennaio 2022 della Cassazione)

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