Orecchie tagliate al cucciolo di American Bully: veterinario condannato

Il reato contestato al veterinario è quello di maltrattamento di animali

Orecchie tagliate al cucciolo di American Bully: veterinario condannato

La condanna di primo grado è arrivata dal Tribunale di Ascoli Piceno che ha ritenuto integrato il reato previsto dall’art. 544-ter codice penale, maltrattamento di animali. Il veterinario infatti, senza necessità, aveva praticato una conchestomia (taglio delle orecchie) ad un cucciolo di  razza American Bully.

La condanna veniva confermata anche in appello ed inutile è stato il ricorso in Cassazione presentato dalla difesa (Cass. pen., sez. III, ud. 6 febbraio 2024 (dep. 11 aprile 2024), n. 14951).

Secondo l’avvocato difensore, infatti, il veterinario aveva visitato l'animale riscontrando una ferita alla testa dovuta al morso di un altro cane ed era stato costretto per finalità di cura a recidere l'orecchio interessato dalla ferita e a tagliare anche l'altro, per mantenere l'aspetto estetico e salvaguardarne il benessere. La doglianza risulta inammissibile.

La Cassazione ricorda che con la legge del 4 novembre 2010, n. 201, è stata ratificata in Italia la Convenzione del Consiglio d'Europa del 13 novembre 1987, per la protezione degli animali da compagnia, la quale prevede che: «1. Gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un animale da compagnia, o finalizzati ad altri scopi non curativi debbono essere vietati, in particolare: a) il taglio della coda; b) il taglio delle orecchie; c) la recisione delle corde vocali; d) l'esportazione delle unghie e dei denti. 2. Saranno autorizzate eccezioni a tale divieto solamente: a) se un veterinario considera un intervento non curativo necessario sia per ragioni di medicina veterinaria, sia nell'interesse di un determinato animale; b) per impedire la riproduzione».

Correttamente, dunque, la Corte d'appello ha escluso che la condotta del ricorrente potesse rientrare nell'eccezione prevista dalla norma citata. Risulta infatti insufficiente la giustificazione offerta dall'imputato per aver reciso entrambe le orecchie, non avendo fornito alcuna descrizione della lesione che avrebbe consentito di apprezzarne l’entità e dimensione e, dunque, la inevitabilità dell'asportazione totale.

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