Partecipazione dei creditori alla liquidazione: il termine fissato dal liquidatore non è perentorio
Plausibile l’accoglimento di istanze di partecipazione presentate in ritardo
Necessario certificare la definizione del procedimento pendente in fase esecutiva, sia per rimuovere, nell’interesse del debitore, gli effetti della pubblicità del decreto di apertura e della sentenza di omologa, che per assicurare, al contempo, la conoscibilità dell’effetto esdebitatorio conseguente all’esecuzione
La mera sproporzione tra il prezzo di aggiudicazione e il valore di stima o di mercato del bene non integra, di per sé, un presupposto sufficiente per l’esercizio del potere di sospensione della vendita