Partecipazione dei creditori alla liquidazione: il termine fissato dal liquidatore non è perentorio

Plausibile l’accoglimento di istanze di partecipazione presentate in ritardo

Partecipazione dei creditori alla liquidazione: il termine fissato dal liquidatore non è perentorio

Impossibile, normativa alla mano, considerare come perentorio – e, quindi, non flessibile – il termine fissato dal liquidatore per la partecipazione da parte dei creditori alla liquidazione. Nella vicenda presa in esame è una società per azioni a chiedere di poter partecipare alle procedure riunite di liquidazione del patrimonio di una compagine in fallimento e ciò inforza delle garanzie fidejussorie rilasciate in relazione a un mutuo erogato da un istituto di credito in favore dell’impresa debitrice e poi oggetto anche di un contratto di cessione in blocco pro soluto fra l’istituto di credito e la società per azioni. La domanda di partecipazione alla liquidazione del patrimonio arriva però oltre il termine fissato dal liquidatore. Questo ritardo non è però sufficiente a respingere l’istanza, poiché, spiegano i giudici, in difetto di una espressa previsione legislativa, le domande di partecipazione presentate oltre il termine – ma comunque entro l’esaurimento delle operazioni di ripartizione dell’attivo – debbono considerarsi ammissibili. (Sentenza del 16 novembre 2021 del Tribunale di Brescia)

News più recenti

Mostra di più...