Passaggio col ‘rosso’ e rilevazione automatica: ‘red delay’ non applicabile in misura fissa
Fondamentale che sia rispettato il limite minimo di 3 secondi per il tempo tra l’effettiva accensione della luce rossa e l’invio dell’allarme al sistema di rilevazione

Confermata la multa per il passaggio col ‘rosso’ al semaforo anche se il cosiddetto ‘red delay’ – cioè il tempo di ritardo dell’attivazione della rilevazione rispetto all’accensione del semaforo rosso, previsto al fine di fornire ai conducenti dei veicoli un tempo di comporto tra l’effettiva accensione della luce rossa e l’invio dell’allarme al sistema di rilevazione, completamente autonomo rispetto a quello semaforico – non vien applicato in misura fissa ed immodificabile. Fondamentale, precisano i giudici, è che venga rispettato il tempo minimo di 3 secondi. Inutile quindi l’azione giudiziaria proposta da un’automobilista nei confronti di un Comune e centrata sulla presunta arbitraria tolleranza minore del tempo di ritardo nell’attivazione della rilevazione elettronica all’altezza del semaforo. I giudici sottolineano che nessuna norma prescrive che il ‘red delay’ debba essere applicato in misura fissa ed immodificabile né impone come necessaria l’apposizione di segnaletica indicante la presenza di un sistema automatico di rilevazione delle infrazioni riguardanti il rispetto delle indicazioni semaforiche. (Ordinanza 2305 del 26 gennaio 2022 della Cassazione)