A salvare l’avvocato è la necessità di fare applicazione delle regole di contabilità pubblica anche in relazione ai pagamenti
Niente prescrizione presuntiva per i compensi vantati dall’avvocato del cliente che ha usufruito del patrocinio a spese dello Stato. Irrilevante il fatto che il legale abbia agito per la liquidazione dei compensi a distanza di oltre tre anni dalla definizione del giudizio in cui aveva svolto attività difensiva. A salvare l’avvocato, e il suo diritto ad essere pagato, è l’applicazione del principio secondo cui in caso di crediti vantati nei confronti dell’amministrazione dello Stato, attesa la necessità di fare applicazione delle regole di contabilità pubblica anche in relazione ai pagamenti e dovendosi a tal fine provvedere mediante appositi mandati di pagamento, non è possibile invocare la prescrizione presuntiva. Su questo fronte i giudici chiariscono che, essendo il credito vantato nei confronti del Ministero, sottoposto all’applicazione delle regole di contabilità pubblica e del regolamento di contabilità, ciò implica che i pagamenti debbano essere improntati ad un rigido formalismo, e che pertanto anche il pagamento in oggetto, in quanto previsto come posto a carico del Ministero della Giustizia, non poteva prescindere dalla formale emissione di un mandato di pagamento. Di conseguenza, il rigore formale imposto dalla normativa costituisce elemento idoneo ad escludere l’invocabilità della prescrizione presuntiva, la cui ratio si presenta come incompatibile rispetto alle puntuali ed inderogabili prescrizioni di legge in materia di pagamento di debiti dello Stato. (Ordinanza 41774 del 28 dicembre 2021 della Cassazione)