Fondamentale però valutare la solidità e l’univocità della posizione assunta dai soci sottoscrittori del patto
Amara sorpresa per l’amministratore delegato in pectore della società. All’ultimo vede saltare la nomina alla guida per un triennio di due società, e ciò in violazione del patto parasociale concluso tra i soci. Ciò non comporta però in automatico il ristoro economico per il mancato amministratore delegato. Su questo punto, difatti, è fondamentale che emerga in modo chiaro l’univoca posizione dei soci sulla nomina. In sostanza, per ritenere che l’amministratore designato in un patto parasociale acquisti il diritto soggettivo all’espressione in assemblea del voto, da parte dei soci sottoscrittori del patto, in favore della sua nomina – con un determinato compenso –, è necessario sia accertato l’intento dei soci di attribuire direttamente e immediatamente tale diritto soggettivo al virtuale nuovo amministratore delegato, e quest’ultimo può così, di conseguenza, vantare una pretesa risarcitoria, una volta preso atto della mancata nomina. (Sentenza 36092 del 23 novembre 2021 della Cassazione)