Pensionata deceduta, reversibilità al figlio già ad un mese dal decesso
I giudici chiariscono che scatta tempestivamente l’obbligo del pagamento, a prescindere dalla data della domanda presentata dal figlio

Sacrosanto il diritto alla pensione di reversibilità vantato dal figlio della pensionata deceduta che è inabile al lavoro, privo, pertanto, di reddito e che con lei ha vissuto sotto lo stesso tetto. E per quanto concerne il pagamento l’INPS deve provvedere già a un mese dalla morte della donna, nonostante la domanda sia stata presentata in ritardo dal figlio. In secondo grado i giudici hanno riconosciuto il diritto alla pensione di reversibilità in capo all’uomo e ciò con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa. Su quest’ultimo dettaglio, però, i giudici di Cassazione accolgono le obiezioni proposte dall’uomo e sanciscono il suo diritto al riconoscimento della pensione di reversibilità è scattato dal mese successivo al decesso della madre, e non, invece, dalla data di presentazione della domanda amministrativa. In sostanza, in caso di decesso del pensionato, il figlio maggiorenne inabile a carico del defunto ha diritto di ottenere dall’istituto previdenziale l’attribuzione della pensione di reversibilità quale superstite con decorrenza dal mese successivo alla data del decesso del familiare, senza che assuma rilievo la data di presentazione della domanda amministrativa diretta alla concessione del beneficio. (Ordinanza 18400 dell’8 giugno 2022 della Corte di Cassazione)