Respinta la richiesta avanzata da una persona avente lo status di profugo e mirata all’acquisto della casa popolare assegnatale
Possedere lo status di profugo ed essere assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica rappresentano due requisiti non sufficienti per vedersi riconosciuto il diritto ad ottenere l’acquisto in proprietà dello stesso alloggio a un prezzo scontato, pari cioè al 50 per cento del costo di costruzione. Respinta la richiesta avanzata nei confronti di un ALER. Legittima l’obiezione proposta dall’azienda edilizia, secondo cui il diritto soggettivo alla cessione in proprietà dell’alloggio deve essere fondato sul necessario presupposto dell’inserimento dell’immobile nei piani di vendita. I giudici ricordano, in premessa, che la normativa in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica dispone che gli assegnatari di tali alloggi ne possono chiedere la cessione in proprietà, beneficiando di condizioni di favore sul prezzo. Tuttavia, l’alienazione è consentita solo a specifiche condizioni e con particolari procedure, e in particolare è necessario che gli alloggi siano inseriti in appositi piani di vendita, predisposti dalle Regioni. Ciò significa che l’inserimento dell’immobile nei piani regionali costituisce un presupposto indefettibile per poter accedere alla procedura speciale di cessione. Impossibile, quindi, estendere il regime di privilegio all’acquisto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica in favore dei cittadini n possesso della qualifica di profugo derogando però alla disciplina relativa al necessario inserimento dell’immobile nei piani di vendita predisposti dalla Regione. (Ordinanza 820 del 12 gennaio 2022 della Cassazione)