Inutile invece presentare richiesta di ristoro economico in un giudizio autonomo
Niente ristoro economico per l’illegittimo pignoramento del bene se viene introdotto un giudizio autonomo e non davanti al giudice dell’opposizione all’esecuzione. Pessima scelta, quindi, quella compiuta da un uomo ritrovatosi con la motobarca pignorata in modo illegittimo dalla società creditrice del figlio. All’origine della vicenda c’è l’azione esecutiva compiuta dalla società, un’azione erronea perché compiuta su un bene ritenuto di proprietà del debitore e risultato appartenere invece al padre del debitore. L’uomo propone opposizione all’esecuzione, vede riconosciuta la propria titolarità sulla motobarca e ottiene così la rinuncia della società alla proceduta esecutiva. Egli però non ritiene la questione chiusa, poiché, a suo dire, il pignoramento gli ha causato quasi 250.000 euro di danni. Ecco spiegata la sua azione risarcitoria, erronea, però, poiché introdotta con un giudizio autonomo, mentre avrebbe dovuto essere proposta davanti al giudice dell’opposizione all’esecuzione. (Ordinanza 42119 del 31 dicembre 2021 della Cassazione)