Possibile la composizione della crisi anche se il soggetto sovraindebitato dispone solo della cifra garantitagli dal Fondo per le vittime dell’usura

Decisiva la constatazione che il debitore è privo di beni immobili e di redditi idonei a soddisfare i creditori

Possibile la composizione della crisi anche se il soggetto sovraindebitato dispone solo della cifra garantitagli dal Fondo per le vittime dell’usura

Possibile accogliere la proposta di accordo di composizione della crisi anche se formulata da un soggetto non solo sovraindebitato, ma anche privo di beni immobili e di redditi idonei a soddisfare i creditori. Fondamentale però che tale soggetto possa mettere a disposizione dei creditori la somma – 30.000 euro, per la precisione, nella vicenda presa in esame dai giudici – che gli è derivata dall’accesso al Fondo di prevenzione vittime dell’usura gestito da un Ambulatorio antiusura che, peraltro, ha già deliberato il pagamento di tale cifra al soggetto sovraindebitato. Col denaro messo a disposizione dall’Ambulatorio antiusura il debitore si propone di pagare interamente le spese e una minima percentuale dei debiti erariali. Si tratta evidentemente di una parziale soddisfazione per i creditori, ma, osservano i giudici, essa risulta comunque più vantaggiosa per loro, sia tenendo presente il patrimonio del debitore sia prendendo in considerazione, in prospettiva, la sua capacità di lavoro nei successivi due decenni, sia, infine, rispetto alla mera ipotesi liquidatoria. (Decreto del 23 febbraio 2022 del Tribunale di Roma)

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