Così il creditore stoppa la prescrizione sia nei confronti dell’intimato opponente, sia nei confronti di eventuali altri coobbligati intimati e non opponenti
Per interrompere la prescrizione del proprio credito è sufficiente costituirsi nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e chiederne il rigetto. A essere preso in esame è in origine un decreto ingiuntivo ottenuto dal creditore nei confronti del debitore. Solo quindici anni dopo, però, viene avviata l’esecuzione forzata nei confronti del debitore, che ovviamente eccepisce la prescrizione del credito. Questa obiezione convince i giudici di merito, i quali dichiarano prescritto il credito messo in esecuzione. In particolare, viene chiarito che il credito era soggetto a prescrizione decennale e che il termine decennale era spirato, e viene precisato che l’opposizione proposta da un altro debitore solidale avverso il decreto ingiuntivo non può valere ad interrompere la prescrizione del credito nei confronti del debitore principale. Diversa la visione della Cassazione. I giudici di terzo grado ribadiscono che quando il creditore è convenuto in un giudizio oppositivo – ad esempio, opposizione a decreto ingiuntivo o ad ordinanza ingiunzione – la sua richiesta di rigetto dell’opposizione ha effetto interruttivo della prescrizione. Ciò significa che nella vicenda in esame il creditore, costituendosi nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal debitore e domandandone il rigetto, ha interrotto la prescrizione nei confronti dell’opponente, determinando l’interruzione della prescrizione anche nei confronti dell’altro debitore. In sostanza, il creditore, costituendosi nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e chiedendone il rigetto, interrompe la prescrizione del proprio credito sia nei confronti dell’intimato opponente, sia nei confronti di eventuali altri coobbligati intimati e non opponenti. (Sentenza 41201 del 22 dicembre 2021 della Cassazione)