Presentata come massaggiatrice “romantica”: legittimo parlare di diffamazione
Condanna inevitabile per due persone che hanno predisposto un volantino ad hoc e pubblicato alcune inserzioni sul web

Diffamatorio presentare una donna come massaggiatrice “romantica”. Logico catalogare come equivoco l’aggettivo utilizzato. Condannate due persone che hanno preso di mira una donna, facendola non solo oggetto di un volantino che ne reclamizzava l’attività come massaggiatrice, ma anche pubblicandone i riferimenti telefonici on line con un’inserzione chiaramente equivoca e mirata a presentarla come una prostituta più che come una massaggiatrice. Fondamentali le dichiarazioni rilasciate dalla persona offesa, la quale ha raccontato di essere stata contattata da una pluralità di uomini, i quali le avevano tutti riferito di aver rinvenuto il suo recapito telefonico in due siti internet di annunci. Da ciò emerge che l’annuncio caricato sul web è stato effettivamente visionato da una pluralità di utenti sulla rete, osservano i giudici, e tale circostanza integra il requisito della comunicazione a più persone del contenuto diffamatorio. Inequivocabile anche il contenuto diffamatorio del volantino, chiaramente offensivo della reputazione della donna poiché in esso non ci si limitava a reclamizzare un’asettica attività di massaggiatrice, ma venivano fatti riferimenti ammiccanti alla reale natura della prestazione promessa ai potenziali clienti. (Sentenza 11565 del 29 marzo 2022 della Corte di Cassazione)