Prestito non restituito: legittimo il decreto ingiuntivo della compagnia assicurativa che paga la società finanziatrice e si rivale sul soggetto finanziato

Valida la previsione del diritto di surroga a favore dell’assicuratore e ai danni del soggetto finanziato

Prestito non restituito: legittimo il decreto ingiuntivo della compagnia assicurativa che paga la società finanziatrice e si rivale sul soggetto finanziato

Possibile catalogare l’assicurazione che accompagna un finanziamento come stipulata nell’interesse dell’ente finanziatore e non del soggetto finanziato. In questa ottica, quindi, è logica e valida anche la previsione del diritto di surroga espressamente previsto a favore dell’assicuratore ed ai danni del soggetto finanziato. Nella vicenda in esame è perciò legittimo il decreto ingiuntivo azionato da una compagnia assicurativa nei confronti di un uomo che aveva stipulato con una società un mutuo – per una somma di poco superiore ai 23.000 euro – da rimborsare mediante cessione mensile del quinto della retribuzione. All’epoca, però, l’istituto finanziatore si era cautelato sottoscrivendo un contratto con una compagnia assicurativa per l’eventualità che, a causa della perdita del lavoro, il soggetto finanziato non fosse più in grado di restituire la somma presa a prestito. In aggiunta, poi, il premio assicurativo è stato posto a carico dello stesso soggetto finanziato, che ha perso il lavoro quando rimanevano da rimborsare oltre 5.000 euro, somma che, di conseguenza, la compagnia assicurativa ha corrisposto alla società finanziatrice. (Ordinanza 9866 del 28 marzo 2022 della Corte di Cassazione)

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