Problemi di salute e difficoltà d’impresa causate dal COVID legittimano il passaggio dalla composizione della crisi alla liquidazione dei beni
Possibile la conversione della procedura originaria, a patto però che non vi siano colpe nella condotta del debitore

Possibile per il sovraindebitato passare da una procedura di accordo di composizione omologata a una procedura di liquidazione dei beni. Fondamentale però che l’iter previsto in prima battuta sia divenuto impossibile per causa non imputatile alla persona del debitore. Quest’ultimo fondamentale dettaglio, difatti, rende possibile la conversione dell’accordo originario in liquidazione del patrimonio, chiariscono i giudici. Esemplare la vicenda presa in esame, poiché in essa emerge che il debitore si è ritrovato in difficoltà a causa di sopravvenuti problemi di salute e delle palesi difficoltà d’impresa causate dal diffondersi della pandemia da COVID-19. I giudici sottolineano questi dati, precisando, con riferimento ad una procedura di accordo con i creditori che sia stata già omologata, che qualora il proponente dichiari di non essere in grado di darvi adempimento sia a causa di suoi problemi sopravvenuti di salute, sia per oggettive difficoltà d’impresa causate dal diffondersi della pandemia da COVID 19, si deve ritenere che, sempre su istanza del debitore, sia ammissibile la conversione di quella procedura in quella di liquidazione dei beni. (Decreto del 22 febbraio 2022 del Tribunale di Chieti)