Procedura esecutiva confermata nonostante la sospensione del pagamento del mutuo prevista dal Cura Italia

Legittima la pretesa avanzata da una banca a fronte di un credito deteriorato. Inutile il riferimento al decreto cosiddetto Cura Italia

Procedura esecutiva confermata nonostante la sospensione del pagamento del mutuo prevista dal Cura Italia

Niente sospensione della procedura esecutiva, nonostante il decreto legge cosiddetto Cura Italia che ha previsto, a sostegno delle micro, piccole e medie imprese, il divieto di revoca degli affidamenti e l’automatica sospensione dell’obbligazione di pagamento dei mutui non rateali e delle rate dei mutui con scadenza precedente al 30 settembre del 2020. Ciò perché tali misure non sono applicabili ai crediti qualificati alla data di pubblicazione del decreto, come nella vicenda presa in esame dai giudici, quali crediti deteriorati. E tale categoria, precisano i giudici, include anche le inadempienze probabili. Inutile, quindi, l’azione giudiziaria proposta da una S.r.l. e centrata sulla illegittimità del diniego, da parte dell’istituto di credito, in ordine alla concessione della moratoria prevista dal decreto Cura Italia, in assenza di segnalazioni pregiudizievoli e dell’inadempimento necessario di un’obbligazione scaduta per legittimare l’intimazione di precetto. I giudici, invece, ritengono corretta la linea seguita dall’intermediario finanziario, poiché il precetto in esame intima il pagamento di un’unica rata scaduta e non pagata al 31 luglio 2020 di oltre 4.000.000 di euro, più interessi sino al saldo, ed è evidente che la sospensione avrebbe reso inesigibile il pagamento ed illegittimo il precetto. Logico, quindi, parlare di credito deteriorato, con la conseguente esclusione dell’accesso alla misura della sospensione del pagamento delle rate. (Ordinanza del 4 febbraio 2022 del Tribunale di Roma)

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