Ragazzine convinte ad esibirsi on line dietro pagamento: legittima la condanna

Irrilevante il fatto che non vi siano stati contatti fisici con gli utenti del web disposti a pagare per assistere all’esibizione

Ragazzine convinte ad esibirsi on line dietro pagamento: legittima la condanna

Convincere delle ragazzine ad esibirsi on line in atteggiamenti erotici è sufficiente per parlare di prostituzione minorile. Ciò che conta, difatti, osservano i giudici, non è il contatto fisico tra la ragazzina e l’internauta che paga l’esibizione, poiché quest’ultimo può comunque interagire mediante webcam con la minore e chiederle il compimento di determinati atti sessuali. Sacrosanta, quindi, la condanna di un uomo finito sotto processo per avere reclutato due minorenni e per averle poi spinte ad essere protagoniste di esibizioni pornografiche on line visionabili dagli utenti previo pagamento di una somma di denaro. Respinta la tesi difensiva secondo cui il reato di prostituzione minorile va escluso poiché le condotte contestate all’uomo hanno avuto natura esclusivamente informatica, mentre non vi sono stati rapporti consumati sul piano fisico tra le ragazzine e i clienti presenti on line. Ciò che conta, precisano i giudici, è l’induzione delle minori al compimento di atti sessuali a pagamento, anche se con contatto solo virtuale col cliente. (Sentenza 3769 del 3 febbraio 2022 della Cassazione)

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