Replica una Ferrari, ma si salva dall’accusa di contraffazione
Confermata la restituzione del veicolo alla carrozzeria privata che lo ha realizzato. Respinta l’istanza avanzata dalla società Ferrari

Escluso il rischio di demolizione della finta ‘Ferrari 275 P’ realizzata da una carrozzeria privata. La Cassazione ha, difatti, respinto definitivamente la richiesta avanzata dalla Ferrari di confiscare il veicolo per poi distruggerlo.
La vicenda parte dal provvedimento con cui veniva archiviata, per insussistenza del fatto, l’accusa di contraffazione a carico del titolare della carrozzeria che è stata in grado di replicare, anche nei dettagli, la ‘Ferrari 275 P’. A seguito dell’archiviazione del procedimento penale, il GIP del Tribunale ha rigettato l’opposizione avanzata dalla Ferrari all’ordine di restituzione del veicolo al titolare della carrozzeria. L’ordine era peraltro accompagnato dall’obbligo di «apposizione sulla carrozzeria della vettura di una specifica dicitura attestante la sua natura di replica».
Decisiva per il GIP, «la non confondibilità dell’automobile con un veicolo originale».
Inutili le obiezioni sollevate in Cassazione dalla Ferrari, incentrate sul fatto che il GIP abbia, da un lato, disposto la restituzione del veicolo affermando che «esso non è idoneo a ingenerare confusione con un’autovettura originale» e, dall’altro, «ha ordinato di applicare sulla carrozzeria esterna una dicitura di ‘replica’, al fine di scongiurarne il possibile uso in modo tale da pregiudicare la fede pubblica».
In sostanza, secondo la tesi della società di Maranello, «il giudice ha ritenuto possibile la confondibilità del veicolo in caso di mancanza di tali, esplicite scritte poste all’esterno della carrozzeria», pertanto sussiste una concreta offesa alla fede pubblica e da ciò consegue «la confisca obbligatoria del veicolo quale corpo del reato».
La Cassazione richiama però quanto stabilito dal GIP: «la confisca del veicolo, richiesta dalla società Ferrari’, non può essere disposta a seguito della decisione di archiviazione, intervenuta per la insussistenza della condotta materiale di contraffazione o di usurpazione dei titoli di proprietà industriale, poiché l’autovettura realizzata non è idonea a creare confusione sulla riconoscibilità del produttore».
I giudici di legittimità confermano anche la prescrizione di imporre l’applicazione sulla carrozzeria esterna, in corrispondenza dei marchi ‘Ferrari’, delle targhette contenenti l’esplicita dicitura della natura di replica, analoghe a quelle già apposte all’interno del veicolo, sullo sportello del guidatore e nel vano motore. Tale prescrizione, infatti, è finalizzata a «scongiurare eventuali future condotte di utilizzo del veicolo, benché esso non sia di per sé confondibile con l’originale (Cassazione, sent. N. 16516, sez. prima penale, depositata il 19 aprile 2024).