Irrilevante, in sostanza, l’aumentare dei debiti così determinatosi. Di esso non si deve tenere conto sulla fallibilità dell’imprenditore
Respinta l’istanza di fallimento della società quando l’ammontare dei debiti è incrementato solo a causa del maturare di interessi e dell’incremento del passivo per spese legali. I giudici ribadiscono che i numeri stabiliti dalla legge fallimentare – ossia l’attivo e i ricavi, con riferimento agli ultimi tre esercizi, e l’ammontare dei debiti, con riferimento alla situazione finale – sono tutti finalizzati a definire una soglia di importanza economica dell’impresa (e del dissesto provocato dall’insolvenza dell’impresa) al di sotto della quale non si giustifica l’apertura di una procedura concorsuale, storicamente e tuttora riservata al debitore che sia imprenditore commerciale e non piccolo. Nella vicenda in esame, osservano i giudici, l’aumentare dei debiti, successivo alla definitiva cessazione dell’attività e dovuto principalmente al maturare degli interessi, non ha alcun significato al fine della descrizione delle dimensioni dell’impresa, e quindi, spiegano i giudici, di esso non si deve tenere conto nella decisione sulla fallibilità del soggetto imprenditore. (Decreto del 4 novembre 2021 del Tribunale di Udine)