Revocato il mantenimento alla figlia maggiorenne: non obbligatoria la partecipazione della ragazza al procedimento

Inutile l’opposizione proposta dalla madre. Evidente, poi, secondo i giudici, l’autonomia economica della ragazza

Revocato il mantenimento alla figlia maggiorenne: non obbligatoria la partecipazione della ragazza al procedimento

Valida la decisione con cui viene revocato il contributo di mantenimento a carico del padre in favore della figlia maggiorenne che ha quasi 30 anni, lavora come guida turistica – pur non avendo ancora effettuato l’esame di abilitazione –, è usufruttuaria di un immobile potenzialmente produttivo di una rendita, poiché da lei non abitato, si è inserita nel mondo del lavoro nel settore pertinente agli studi effettuati e da tale attività lavorativa può percepire redditi sufficienti per iniziare una vita autonoma dal nucleo familiare. Quadro inequivocabile, secondo i giudici, e sufficiente a legittimare la richiesta del padre. Inutile l’opposizione della madre, la quale ha posto in evidenza la mancata partecipazione della figlia al procedimento. Su quest’ultimo punto i giudici ribadiscono che la madre che riceve dal padre obbligato il contributo di mantenimento per il figlio maggiorenne ha legittimazione iure proprio autonoma e concorrente rispetto a quella del figlio, che può comunque intervenire nel giudizio. (Ordinanza 11047 del 5 aprile 2022 della Corte di Cassazione)

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