Il riferimento è la conoscenza legale, in capo ai creditori, dell’applicazione della sospensione alla procedura esecutiva
Il termine semestrale per la riassunzione dell’esecuzione immobiliare – sospesa, per effetto della normativa dovuta all’emergenza socio-economico-sanitaria provocata dal Covid, perché avente ad oggetto l’abitazione principale del debitore esecutato – decorre dalla conoscenza legale, in capo ai creditori, dell’applicazione alla procedura esecutiva della sospensione prevista per legge e della sua effettiva durata, cioè dal provvedimento del giudice esecutivo che, sentite le parti, ne accerta i presupposti di applicazione, ossia la destinazione dell’immobile ad abitazione principale del debitore. Per ulteriore chiarezza, i giudici chiariscono che, se il provvedimento del giudice esecutivo è stato già emesso prima del 23 giugno 2021, il termine semestrale scatta da tale ultima data, perché solo con la pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale sulla Gazzetta Ufficiale i creditori hanno acquisito conoscenza legale della effettiva durata della sospensione dell’esecuzione immobiliare fino al 31 dicembre 2020. (Ordinanza del 17 gennaio 2022 del Tribunale di Roma)