Richiesta di ristoro economico dall’automobilista danneggiato verso la propria assicurazione: va citato in giudizio anche il proprietario del veicolo danneggiante

Tale mancanza, ossia il non coinvolgimento del responsabile civile, vizia l’intero processo

Richiesta di ristoro economico dall’automobilista danneggiato verso la propria assicurazione: va citato in giudizio anche il proprietario del veicolo danneggiante

Processo da rifare se nel contenzioso relativo richiesta di risarcimento presentata dall’automobilista nei confronti dell’assicurazione non viene citato in giudizio il responsabile civile, cioè il proprietario del veicolo danneggiante, quale litisconsorte necessario per il procedimento. Chiaro, in questo senso, il paletto fissato dal Codice delle assicurazione, laddove si dispone che quando la vittima propone l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore del responsabile ha l’obbligo di convenire, quale litisconsorte necessario, il responsabile del sinistro, che viene identificato nel proprietario del mezzo. In sostanza, è necessaria la partecipazione al giudizio anche del responsabile del danno – da sinistro stradale – all’origine della pretesa risarcitoria, e ciò anche se la richiesta di ristoro economico è diretta nei confronti della società assicuratrice dello stesso automobilista danneggiato. Di conseguenza, quando è violata la norma sul litisconsorzio necessario, e di tale violazione non si accorgono i giudici di merito, allora è viziato l’intero processo, che è da rifare dal primo grado. (Ordinanza 37566 del 30 novembre 2021 della Cassazione)

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