Ricorso in opposizione allo stato passivo: il deposito è accettato con la ricevuta di avvenuta consegna

Impossibile, quindi, parlare di opposizione tardiva e perciò inammissibile

Ricorso in opposizione allo stato passivo: il deposito è accettato con la ricevuta di avvenuta consegna

Illogico considerare come tardiva e, quindi, inammissibile l’opposizione allo stato passivo del fallimento se il creditore ha effettuato un primo tempestivo deposito del ricorso in opposizione con modalità telematica. Nella vicenda in esame emerge che il Tribunale ha ritenuto inammissibile l’opposizione poiché depositata nell’ottobre del 2017, a fronte del provvedimento di non ammissione comunicato al creditore con posta elettronica certificata del luglio del 2017. Tuttavia, i giudici di Cassazione annotano che il creditore ha effettuato con modalità telematica un primo deposito dell’atto di opposizione e che tale deposito, certamente tempestivo, è stato accettato, con il consueto messaggio di sistema, ossia ‘accettazione deposito avvenuta con successo. Impossibile, quindi, parlare di opposizione tardiva. Ciò alla luce del principio secondo cui il ricorso in opposizione allo stato passivo che sia depositato telematicamente e accettato in pari data, mediante la generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata, non può che considerarsi rituale. (Ordinanza 878 del 13 gennaio 2022 della Cassazione)

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