Ricorso per la dichiarazione di fallimento: valida la notifica alla PEC della società debitrice inattiva da anni

Impossibile ritenere legittimo il comportamento del legale rappresentante della società, il quale non ha provveduto a visionare il messaggio

Ricorso per la dichiarazione di fallimento: valida la notifica alla PEC della società debitrice inattiva da anni

Valida la notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento all’indirizzo PEC della società debitrice anche se il legale rappresentante non ha provveduto a visionarla in quanto la ditta versa da anni in stato di inattività. I giudici ribadiscono, ampliando l’orizzonte, la legittimità della notificazione del ricorso alla persona giuridica tramite posta elettronica certificata poiché l’obiettivo è assicurare alla persona giuridica l’effettivo esercizio del diritto di difesa in relazione agli atti ad essa indirizzati e, allo stesso tempo, coniugare la stessa finalità di tutela del medesimo diritto dell’imprenditore collettivo con le esigenze di celerità e speditezza proprie del procedimento concorsuale, caratterizzato da speciali e complessi interessi, anche di natura pubblica, idonei a rendere ragionevole ed adeguato un diverso meccanismo di garanzia di quel diritto, che tenga conto della violazione, da parte dell’imprenditore collettivo, degli obblighi, previsti per legge, di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata e di tenerlo attivo durante la vita dell’impresa. E, in questa ottica, l’imprenditore, tenuto per legge a munirsi di un indirizzo PEC, ha l’onere di assicurarsi del corretto funzionamento della propria casella postale certificata, anche utilizzando dispositivi di vigilanza e di controllo, dotati di misure anti intrusione, e di controllare prudentemente la posta in arrivo, ivi compresa quella considerata dal programma gestionale utilizzato come posta indesiderata. (Ordinanza 7083 del 3 marzo 2022 della Corte di Cassazione)

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