Rifiuta il lavoro propostole dall’ex marito: salvo comunque il suo diritto all’assegno divorzile

Per i giudici è comprensibile la decisione presa dalla donna, anche tenendo conto della ridotta retribuzione possibile

Rifiuta il lavoro propostole dall’ex marito: salvo comunque il suo diritto all’assegno divorzile

Confermato l’assegno divorzile per l’ex moglie che ha rifiutato la proposta di lavoro arrivatale dall’ex marito. Questa decisione, ossia il no alla possibilità di un impiego retribuito, è comprensibile, secondo i giudici, alla luce di due dettagli: primo, il ridotto stipendio, di appena 600 euro al mese; secondo, la necessità dello spostamento in un altro Comune, con conseguente perdita della possibilità di vivere a casa della madre. Per i giudici, contrariamente a quanto sostenuto dall’uomo, la donna si ritrova, post divorzio, priva di mezzi adeguati, e non per colpa propria. Ciò significa che ella ha diritto a ricevere dall’ex marito l’assegno divorzile. In questa ottica si colloca anche la decisione della donna di cedere ai figli le quote delle società di famiglia e di rinunciare anche al lavoro posseduto in quelle stesse società. Impossibile, in sostanza, addebitare alla donna una inerzia incolpevole come causa della sua precaria posizione economica e della sua incapacità di far fronte, in maniera autonoma, al proprio mantenimento. Da tener presente, infine, anche il contributo da lei dato alla famiglia col proprio lavoro casalingo durante quasi trent’anni di matrimonio e col lavoro svolto all’interno delle società di famiglia. (Ordinanza 1643 del 19 gennaio 2022 della Cassazione)

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