Scarichi abusivi di acque reflue urbane utilizzati dal Comune: responsabile il primo cittadino
Sacrosanta la condanna del Sindaco che, assieme all’ente locale, dovrà sobbarcarsi anche la multa decisa dalla Regione

Legittima la condanna anche del Sindaco per i tre scarichi abusivi di acque reflue urbane utilizzati dal Comune da lui guidato. Evidente la sua responsabilità, che gli costa anche un pesante esborso economico, quello rappresentato dalla multa di 12.000 euro decisa dalla Regione, multa che egli dovrà pagare assieme al Comune. Inutili i riferimenti fatti dal primo cittadino alle vecchie autorizzazioni per l’utilizzo dei tre scarichi. Su questo punto, difatti, la normativa, ricordano i giudici, chiarisce che gli scarichi in passato autorizzati possono essere utilizzati temporaneamente, nel rispetto, però, delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione e fino all’adozione di un nuovo provvedimento, purché la domanda di rinnovo sia stata tempestivamente presentata, e ciò, invece, non è avvenuto nella vicenda in esame. In sostanza, la normativa invocata dal Sindaco equipara in toto la situazione della mancanza originaria dell’autorizzazione a quella del suo venire meno per scadenza del termine di legge, osservano i giudici. I giudici aggiungono poi che, ove il Comune abbia affidato la gestione del servizio idrico ad un soggetto terzo, l’ente locale risponde, comunque, dello scarico non autorizzato delle acque poiché ad essere stata trasferita è la detta gestione, mentre la responsabilità dell’ente, titolare della rete, non viene meno, essendo esso soggetto agli obblighi di legge, e tale principio va applicato pure all’ipotesi dello scarico non autorizzato di acque reflue urbane che avvenga all’interno di un ambito territoriale ottimale ove il servizio idrico integrato, ovvero l’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, sia stato assegnato ai soggetti gestori individuati ai sensi della normativa vigente. In questo caso, comunque, ad essere vietato era direttamente lo scarico di acque in assenza di permesso ed è incontestato che la sua effettuazione avveniva ad opera del Comune, con la conseguenza che, pertanto, non può essere esclusa la responsabilità del sindaco. (Ordinanza 7608 del 9 marzo 2022 della Cassazione)