Scontro vettura-autobus: niente indennizzo per la proprietaria dell’automobile se il conducente ha tenuto una condotta imprudente
Rilevanti la velocità non adeguata della vettura e la condizione di ebbrezza del conducente

Inutile la richiesta di indennizzo avanzata dalla proprietaria del veicolo coinvolto in uno scontro con un autobus se la persona alla guida ha tenuto una velocità non adeguata, soprattutto tenendo presenti l’ora notturna, la scarsa illuminazione e la presenza di accessi privati. Non secondario, poi, il fatto che, come accertato dalle forze dell’ordine, il conducente guidava in stato di ebbrezza, tale da limitarne la capacità di reazione. E non a caso dalla ricostruzione dell’incidente è emerso che il veicolo aveva urtato l’autobus quando quest’ultimo aveva ormai ultimato una manovra di svolta e si era già immesso nel flusso della circolazione. Respinta dai giudici, quindi, la richiesta di risarcimento avanzata dalla donna proprietaria del veicolo nei confronti della società proprietaria dell’autobus e nei confronti della compagnia assicurativa. Inequivocabile il rapporto redatto dalla polizia giudiziaria. Rilevante anche la corretta condotta del conducente dell’autobus, colpito nella parte posteriore quando aveva già ultimato la manovra di svolta. (Ordinanza 17275 del 27 maggio 2022 della Corte di Cassazione)