Scritture contabili mancanti o tenute male: l’affidarsi a un soggetto esterno non è una giustificazione

Confermata la responsabilità per bancarotta del soggetto che ha occupato diversi ruoli di rilievo nella società

Scritture contabili mancanti o tenute male: l’affidarsi a un soggetto esterno non è una giustificazione

Società in fallimento e condanna piena per bancarotta per la persona che ne è stata responsabile, occupando diversi ruoli, ossia consigliere di amministrazione, presidente del consiglio di amministrazione, amministratore unico e, infine, liquidatore. Indiscutibile, tra l’altro, la bancarotta documentale, essendo palesi la coscienza e la volontà di rendere impossibile, o notevolmente difficile, la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari societari, vista la totale mancanza di scritture per l’ultimo periodo di operatività della società e visto, soprattutto, che pure nel periodo precedente le scritture furono tenute in maniera frammentaria e incompleta, tanto da obbligare gli organi fallimentari a fare ricorso a fonti documentali esterne per comprendere l’andamento societario e per l’accertamento delle condotte distrattive. Irrilevante, precisano i giudici, l’affidamento della tenuta della contabilità a un soggetto esterno, soprattutto se non ci si affida a un professionista capace e di comprovata esperienza e se, allo stesso tempo, si omette di effettuare i controlli necessari. (Sentenza 44924 del 3 dicembre 2021 della Cassazione)

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