Se il trasportato danneggiato riconosce la responsabilità dell’altro veicolo, allora non può agire contro la compagnia assicurativa del conducente del veicolo in cui era il passeggero
Logico, invece, rivolgere le proprie pretese economiche verso la compagnia assicurativa del veicolo a cui è addebitabile la causazione del sinistro

Se il trasportato – su una vettura, nel caso specifico – danneggiato a seguito di un incidente stradale attribuisce la responsabilità del sinistro al conducente dell’altro veicolo coinvolto – una moto, nel caso specifico –, allora è priva di fondamento l’azione risarcitoria da lui proposta nei confronti della compagnia assicurativa dell’automobilista. Egli deve invece agire in giudizio e rivolgere le proprie pretese economiche verso la compagnia assicurativa del veicolo – la moto – a cui è addebitabile la causazione del sinistro. Nella vicenda in esame il soggetto danneggiato – cioè il trasportato – ha dedotto egli stesso l’esclusiva responsabilità del veicolo antagonista, cioè la moto, ma ha preteso, tuttavia, il risarcimento dall’assicuratore della vettura che lo ospitava come passeggero. Palese, secondo i giudici, l’errore compiuto dal soggetto danneggiato, poiché la condotta del terzo che è esclusivamente responsabile del sinistro integra il caso fortuito, e di conseguenza è escluso l’obbligo risarcitorio in capo all’impresa di assicurazione del veicolo su cui il trasportato era a bordo al momento dell’incidente. (Sentenza dell’11 maggio 2022 del Tribunale di Nocera Inferiore)