Se la proposta di concordato cambia, i precedenti voti dei creditori non sono più validi
In caso di modifica della proposta di concordato i creditori che abbiano già espresso voto favorevole, devono essere informati che quel voto è divenuto inefficace. Sarà quindi necessaria una nuova manifestazione del consenso rispetto alla successiva proposta

Gli organi della procedura non possono infatti annullare i voti precedentemente espressi a favore del concordato e deliberare sulla proposta, ma devono procedere alla rinnovazione delle operazioni di voto fornendo ai creditori precise informazioni circa l'inefficacia del loro suffragio.
Nel caso esaminato dalla Cassazione con l’ordinanza n. 12137 depositata il 6 maggio 2024 una s.r.l. aveva presentato domanda di concordato preventivo in bianco a cui faceva seguito il deposito del piano e della proposta nei termini stabiliti con prosecuzione dell'attività di impresa in continuità diretta.
Nelle more delle operazioni di voto, la società otteneva una sentenza della sezione giurisdizionale di appello della Corte dei Conti che, in riforma del provvedimento di primo grado, respingeva la richiesta di danno erariale avanzata dall'Agenzia delle Entrate per oltre un milione di euro. Venivano così liberate risorse finanziarie che la s.r.l. destinava al pagamento di crediti fiscali, con la conseguente riduzione delle classi di creditore inizialmente previste. Di fatto era stata apportata una modifica parziale della prima proposta concordataria sulla quale alcuni creditori avevano già espresso voto favorevole.
Secondo il Tribunale la modifica della proposta aveva determinato l'invalidità dei voti precedenti e così il concordato non veniva omologato, decisione confermata poi anche in appello.
La s.r.l. presentava quindi ricorso in Cassazione affermando che la modifica sopraggiunta non implicava una nuova proposta concordataria dato che non venivano alterati gli elementi essenziali del piano, né cambiavano le percentuali di soddisfacimento dei chirografari.
La Cassazione ricorda che con “modifica” della proposta di concordato si intende tanto il mutamento del contenuto negoziale (cioè il trattamento economico riservato ai creditori) quanto l'alterazione del piano concordatario (cioè le modalità e le tempistiche di soddisfacimento). Le variazioni integrano quindi una nuova proposta nel caso in cui modificano la natura dell'accordo implicando una nuova verifica da parte del tribunale e/o dell'attestatore oppure incidendo sull'impianto satisfattorio, ad esempio, con mutamenti delle classi o della percentuale riconosciuta ai chirografi, oppure con l'ingresso di nuova finanza.
Nella vicenda in esame, contrariamente a quanto deciso dai giudici di merito, occorreva esplicitare ai creditori che i voti espressi prima della modifica della proposta non potevano più essere validi a seguito dell’adeguamento prospettato dalla società. Infatti, è vero che i creditori erano stati resi edotti del mutamento della proposta in apposita udienza di discussione, ma non era stato spiegato loro che avrebbero dovuto votare nuovamente sulla proposta integrata. Infatti, alla luce della natura di procedura concorsuale-negoziale del concordato, vanno applicati alle operazioni di voto i principi di correttezza, buona fede, trasparenza e affidamento tipici dalla disciplina contrattualistica.
Concludendo, si sarebbero dovute rinnovare integralmente le operazioni di voto esplicitando che le dichiarazioni rese precedentemente non potevano essere considerate efficaci.
La Cassazione ha dunque accolto il ricorso con rinvio al Tribunale.