Se l’ex moglie non ha contribuito alla formazione del patrimonio familiare, allora può dire addio all’assegno divorzile
Rilevante anche la constatazione che ella è in grado di garantirsi una piena autosufficienza economica

Niente assegno divorzile all’ex moglie che, secondo quanto ricostruito dai giudici, non ha fornito alcun contributo alla formazione del patrimonio comune familiare.
I giudici ribadiscono: «se entrambi gli ex coniugi sono in grado di mantenersi autonomamente, allora l’assegno va riconosciuto in favore di quello economicamente più debole in una funzione equilibratrice non più finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita matrimoniale, ma volta a consentirgli il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito alla vita familiare. Di conseguenza, è fondamentale tener conto, in particolare, se, per realizzare i bisogni della famiglia, il coniuge più debole economicamente, anche in ragione dell’età raggiunta e della durata del matrimonio, abbia in sostanza sacrificato le proprie personali aspirazioni e le proprie aspettative professionali».
A inchiodare la donna, nella vicenda in esame, è anche la constatazione che ella è in grado di garantirsi una piena autosufficienza economica, in ragione della sua accertata capacità lavorativa e delle sue cospicue disponibilità mobiliari e immobiliari, queste ultime acquisite iure hereditario e per donazioni dell’ex marito. (Ordinanza 18697 del 9 giugno 2022 della Corte di Cassazione)