Segnale stradale valido anche se sul retro non sono indicati gli estremi della relativa ordinanza di apposizione

Tale omissione non può esimere l’utente della strada dall’obbligo di rispettare la prescrizione fissata col segnale

Segnale stradale valido anche se sul retro non sono indicati gli estremi della relativa ordinanza di apposizione

In materia di segnaletica stradale la mancata indicazione, sul retro del segnale verticale di prescrizione, degli estremi della ordinanza di apposizione – come invece imposto dal Regolamento di esecuzione del Codice della strada – non determina la illegittimità del segnale. Di conseguenza, questa omissione non può certo esimere l’utente della strada dall’obbligo di rispettare la prescrizione fissata col segnale verticale, e, allo stesso tempo, è illogico ipotizzare l’illegittimità del verbale di contestazione dell’infrazione commessa rispetto alla condotta da osservare. Ciò che conta, invece, è che l’automobilista è avvertito del divieto dalla segnaletica stradale, fermo restando che l’obbligatorietà della prescrizione ivi contenuta rimane condizionata dal riscontro della sussistenza del provvedimento in esecuzione del quale è stato apposto il segnale. Confermata, nella vicenda in esame, la multa nei confronti di un automobilista che è entrato illegittimamente con la propria vettura in una zona a traffico illimitato. Inutile la contestazione da lui proposta in merito alla mancata indicazione del provvedimento istitutivo della ZTL nella relativa segnaletica. (Ordinanza 17303 del 27 maggio 2022 della Corte di Cassazione)

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