Necessario garantire al coniuge debole i redditi adeguati a mantenere quel regime di vita
Definita la separazione personale tra i coniugi, per decidere sull’assegno di mantenimento è necessario fare riferimento ai cosiddetti redditi adeguati per la parte più debole, ossia a quei redditi necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Ciò perché è ancora attuale il dovere di assistenza materiale tra moglie e marito, dovere che non presenta alcuna incompatibilità con una situazione temporanea quale la separazione, da cui deriva, invece, solo la sospensione degli obblighi di fedeltà, convivenza e collaborazione. Evidente la diversa consistenza rispetto alla solidarietà post-coniugale che è presupposto dell’assegno di divorzio. Confermato, nella vicenda in esame, il mantenimento in favore della donna, nonostante il marito abbia sottolineato che la mogie svolge attività professionale autonoma continuativa e ben remunerata. I giudici ribadiscono che, in materia di assegno separativo, è sufficiente il raffronto in dettaglio tra le posizioni reddituali e patrimoniali dei due coniugi per accertare la disparità tra le differenti posizioni economiche. (Ordinanza 41797 del 28 dicembre 2021 della Cassazione)