Sequestrato il furgone dell’imprenditore sorpreso ad abbandonare rifiuti
Irrilevante il fatto che i rifiuti erano di natura domestica (tra cui un frigorifero) e dunque estranei all’attività di carpenteria metallica svolta dall’uomo

Il Tribunale di Cosenza respingeva la richiesta di riesame del decreto del GIP relativo al sequestro preventivo di un furgone utilizzato per l'abbandono di rifiuti. L'indagato contesta in Cassazione il sequestro, sostenendo che il veicolo sequestrato era legato alla sua attività imprenditoriale, non alla condotta incriminata che aveva ad oggetto rifiuti di natura domestica e quindi estranei alla sua impresa.
La tesi difesa, tuttavia, viene respinta in quanto escluderebbe l'imprenditore dall'ambito penale, creando un vuoto normativo.
La Cassazione richiama il principio che distingue le responsabilità tra imprenditori e privati nell'abbandono di rifiuti, confermando la specialità del reato in questione solo in riferimento alle peculiari qualifiche soggettive rivestite dai suoi destinatari. Le due fattispecie sono invece descritte in modo identico quanto alle condotte di abbandono, deposito incontrollato e immissione di rifiuti.
Infine, la Corte precisa che ai fini della sussistenza del reato in oggetto è necessaria e sufficiente la qualifica soggettiva dell’autore della condotta, non essendo richiesto che i rifiuti abbandonati derivino dalla specifica attività di impresa. In altre parole, il reato può essere commesso dai titolari di impresa che abbandonano o depositano in modo incontrollato non solo rifiuti di propria produzione, ma anche quelli di diversa provenienza.
Sulla base di tale argomentazione, il ricorso viene rigettato (Cass. pen., sez. III, ud. 18 gennaio 2024 (dep. 8 maggio 2024), n. 18046).