Servizio telefonico attivato senza consenso, l’azienda pone subito rimedio: sanzionato comunque il mancato rispetto della normativa sul trattamento dei dati del cliente

Per i giudici è evidente l’irregolarità compiuta dalla società. Irrilevante l’annullabilità del contratto

Servizio telefonico attivato senza consenso, l’azienda pone subito rimedio: sanzionato comunque il mancato rispetto della normativa sul trattamento dei dati del cliente

Servizio telefonico attivato senza il consenso del cliente che segnala il disservizio all’azienda, che prontamente vi pone rimedio. Ciò però non può rendere meno grave, comunque, il mancato rispetto della normativa riguardante il trattamento dei dati personali del cliente. Acclarato che la società ebbe ad attivare il servizio telefonico senza che il cliente avesse manifestato la volontà di addivenire alla stipula del relativo accordo contrattuale, ciò che conta è che la connessa procedura afferente il trattamento dei dati personali non venne affatto svolta secondo le regole, e cioè mediante la previa informativa e l’acquisizione del consenso informato al trattamento dei dati a cura del titolare del trattamento. E la eventuale nullità o l’eventuale annullabilità del contratto per vizio nella prestazione del consenso non esonerano, né possono esonerare, il titolare del trattamento dei dati dal rispetto della disciplina a ciò prevista, chiariscono i giudici. Evidente, quindi, l’illiceità del trattamento compiuto, vista l’indiscussa mancanza della previa informativa e dell’acquisizione del consenso al trattamento dei dati.

(Cass. civ., ord. n. 27554/2021)

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