Sinistro mortale in moto: il fatto di viaggiare in due e senza casco rileva ai fini del risarcimento

Un Comune veniva convenuto in giudizio per il risarcimento dei danni richiesti dagli attori, in proprio e in qualità di eredi di un uomo che aveva perso la vita in un sinistro stradale

Sinistro mortale in moto: il fatto di viaggiare in due e senza casco rileva ai fini del risarcimento

Nello specifico, mentre transitava lungo una via comunale alla guida di un ciclomotore, l’uomo aveva perso il controllo a causa della presenza di un copertone di ruota di camion lasciato sul manto stradale.

Il Tribunale accoglieva la domanda di risarcimento, decisione confermata poi anche in sede d’appello.

Il Comune ha dunque proposto ricorso in Cassazione.

Il Collegio ritiene fondato il motivo di ricorso con cui l’ente lamenta la mancata considerazione di fatti decisivi per il giudizio, ovvero del comportamento colposo della vittima, quali il ridotto grado di controllo e maneggevolezza del mezzo in occasione della repentina variazione della traiettoria, le minori capacità di rallentamento prima dell’impatto con il pneumatico, nonché il fatto che il decesso sia stato causato da lesione da contraccolpo.

I giudici di merito non hanno infatti considerato l’incidenza causale della condotta della vittima con riferimento alla violazione del divieto di trasportare un passeggero nonché alla violazione dell’obbligo di indossare il casco.

Infatti, «il trasporto di passeggero a bordo di un ciclomotore, progettato ed omologato per circolare con il solo conducente, incide di per sé sulla sicurezza della marcia, in quanto telaio, sospensioni, freni, avancorsa, rigidità strutturale e pneumatici sono progettati ed omologati per l’uso del mezzo con il solo conducente; pertanto, il condurre un passeggero a bordo di ciclomotore, omologato per il solo conducente, è, almeno in teoria e salva una prova rigorosa del contrario, rispettosa delle leggi della fisica, esplica necessariamente rilievo causale ai fini del sinistro, in quanto la presenza di un passeggero condiziona la stabilità del veicolo, la possibilità di controllo del mezzo, la capacità di arresto e di manovra».

Mentre, la circostanza del mancato uso del casco protettivo omologato da parte del conducente, deceduto o infortunato in un incidente stradale, è idonea, anche in questo caso almeno in teoria e salva una prova rigorosa del contrario, rispettosa delle leggi della medicina, a contribuire comunque alle modalità di accadimento dell’evento letale.

In conclusione, accogliendo il ricorso la Cassazione formula i seguenti principi di diritto:

«- In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., per la ricostruzione dell’incidenza causale nella determinazione del danno occorre tener conto del comportamento del danneggiato, alla luce del principio di autoresponsabilità, desumibile dall’art. 2 Cost., che richiede a ciascun consociato l’adempimento dei "doveri di solidarietà sociale" (indicati come "inderogabili"); nonché dell’art. 1227 comma 1 c.c., che impone al giudice di merito di esaminare d’ufficio l’eventuale incidenza causale del comportamento colposo del danneggiato nella produzione dell’evento dannoso;

- Il trasporto di passeggero a bordo di un ciclomotore, progettato ed omologato per circolare con il solo conducente, incide di per sé sulla sicurezza della marcia e va preso in adeguata considerazione ai fini della ricostruzione dell’eziologia del sinistro, per l’alterazione della stabilità del veicolo, della possibilità di controllo del mezzo e della capacità di arresto e di manovra; e costituisce condotta colposa del leso da tenere in considerazione ai fini della ricostruzione del determinismo causale del sinistro;

- In tema di obbligo dell’uso del casco per i conducenti ed i passeggeri di ciclomotori e di motocicli, l’omesso corretto uso di casco protettivo omologato da parte del conducente, deceduto o infortunato in un incidente stradale, va preso in adeguata considerazione ai fini della ricostruzione dell’eziologia del sinistro o, comunque, dello sviluppo della sua dinamica; e costituisce condotta colposa del leso da tenere in considerazione ai fini della ricostruzione del determinismo causale del sinistro» (Cass. civ., sez. III, ord., 27 marzo 2024, n. 8306).

 

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