Sinistro stradale e danno da incapacità lavorativa: professione e redditi modesti bastano per la liquidazione del risarcimento

Impossibile parlare di situazione economica equiparabile a quella di un disoccupato

Sinistro stradale e danno da incapacità lavorativa: professione e redditi modesti bastano per la liquidazione del risarcimento

Se l’incidente stradale provoca un danno patrimoniale da incapacità lavorativa, e la vittima è un soggetto percettore di reddito da lavoro, allora la liquidazione del ristoro economico deve avvenire ponendo come base del calcolo il reddito effettivamente perduto dalla persona danneggiata e non il triplo della pensione sociale. Quest’ultimo criterio è utilizzabile, ricordano i giudici solo quando si accerti che la vittima godeva, al momento dell’infortunio, sì di un reddito ma talmente modesto o sporadico da rendere la sua situazione economica equiparabile, nella sostanza, a quella di un disoccupato. Erronea, quindi, nella vicenda in esame, la decisione con cui il giudice del merito ha applicato il criterio del triplo della pensione nonostante avesse accertato l’esistenza di una produzione di redditi, sia pure particolarmente modesti, e di un’attività professionale, con tanto di dichiarazioni dei redditi. Tirando le somme, l’esistenza di un’attività professionale, pur con redditi modesti, esclude la ricorrenza dello stato sostanziale di disoccupazione cui si collega la possibilità di utilizzazione del criterio del triplo della pensione sociale. (Ordinanza 41710 del 28 dicembre 2021 della Cassazione) 

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