Sinistro stradale e responsabilità: non serve una specifica domanda per mettere in discussione il concorso di colpa
Doveroso, difatti, proporre un’indagine di ufficio per chiarire gli addebiti nei confronti dei conducenti coinvolti nel sinistro

Irrilevante la mancanza di una specifica domanda dell’automobilista mirata a mettere in discussione la paritaria suddivisione con l’altro automobilista della responsabilità dell’incidente se in concreto emergono le maggiori colpe dell’automobilista citato in giudizio assieme alla propria compagnia di assicurazioni. Evidente l’errore compiuto, nella vicenda in esame, quando, pur rilevando il maggior concorso di colpa nella produzione del danno da parte dell’automobilista citato in giudizio, non si è poi proceduto, come logico, a vagliare gli elementi acquisiti per graduare le diverse concorrenti responsabilità dei due conducenti coinvolti nell’incidente. Illogico, in questa ottica, il richiamo all’assenza di una specifica domanda da parte dell’automobilista che ha citato in giudizio l’altro automobilista. Al contrario, sarebbe stato doveroso proporre d’ufficio l’indagine riguardo al concorso di colpa, anche nell’ottica della ricostruzione del fatto. In sostanza, il giudice, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste formulate dalla parte che si ritiene danneggiata, può, anzi deve, d’ufficio valutare il concorso di colpa delle parti coinvolte nel sinistro. (Ordinanza 8691 del 17 marzo 2022 della Cassazione)