I giudici respingono le obiezioni dell’automobilista danneggiato, obiezioni relative proprio alla maggiore cifra indicata nel preventivo di spesa
Il preventivo di spesa presentato dall’automobilista parte lesa dell’incidente non è sufficiente in automatico per ritenere idonea la cifra da lui richiesta all’assicurazione come risarcimento. Inutili le contestazioni proposte dal conducente danneggiato sulla somma decisa dai giudici come ristoro economico. Inutile, soprattutto, il riferimento al preventivo di spesa da lui presentato nel corso del processo. Per i giudici, difatti, la documentazione presa in esame, ossia il preventivo di spesa, è inutile e inutilizzabile, essendo di un mese successivo all’incidente stradale e non avendo poi alcuna fotografia utile per riscontrare le voci di danno indicate dall’automobilista. I giudici chiariscono, infine, che il preventivo di spesa prodotto dalla persona danneggiata ma redatto in assenza di contraddittorio non ha valenza probatoria e non è idoneo ai fini della determinazione del risarcimento, ma può essere considerato, invece, un mero indizio. (Ordinanza 36900 del 26 novembre 2021 della Cassazione)