Sinistro stradale, modulo di constatazione amichevole irrilevante se smentito da danni e dinamica

Respinta la richiesta di ristoro economico presentata all’assicurazione dal conducente dell’automobile danneggiata

Sinistro stradale, modulo di constatazione amichevole irrilevante se smentito da danni e dinamica

Il modulo di constatazione amichevole dell’incidente è irrilevante se smentito completamente dai danni riportati dal mezzo, danni incompatibili con l’urto lamentato dall’automobilista e con la dinamica del sinistro da lui dichiarata. Questa valutazione, già condivisa da Giudice di pace e Tribunale, è confermata anche dalla Cassazione, che respinge di conseguenza la richiesta di risarcimento avanzata verso l’assicurazione dal conducente dell’automobile danneggiata a seguito di un tamponamento compiuto da un autocarro. Indiscutibile, difatti, il principio secondo cui, in materia di responsabilità da sinistro stradale, ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d’incidente deve ritenersi preclusa dall’esistenza di un’accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio, con particolare riferimento all’entità dei danni riportati dal veicolo, alla situazione dei luoghi e complessivamente alla dinamica del sinistro descritta nel medesimo modello di constatazione amichevole. (Ordinanza 37752 dell’1 dicembre 2021 della Cassazione)

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