Sinistro stradale: non basta il CID per certificare la dinamica

A maggior ragione, poi, se il conducente danneggiato fornisce tre versioni diverse e il modulo è firmato a distanza di parecchie ore dall’incidente

Sinistro stradale: non basta il CID per certificare la dinamica

La sottoscrizione del modulo CID non può bastare per certificare la dinamica dell’incidente stradale. A maggior ragione poi quando è sospetta, come nella vicenda in esame, la tempistica. Su questo fronte, difatti, i giudici sottolineano che il conducente che lamenta di avere riportato seri danni a seguito dell’incidente ha collocato il sinistro alle 8 del mattino e si è recato al Pronto Soccorso solo alcune ore dopo – verso le 11 o le 12 – mentre il modello CID è stato sottoscritto addirittura in serata. In sostanza, non è provata la dinamica dell’incidente come descritta dal conducente che ha agito per ottenere un adeguato ristoro economico. Per maggiore chiarezza, comunque, i giudici sottolineano che la persona danneggiata ha descritto la vicenda con tre differenti versioni, di cui la prima nell’atto introduttivo del giudizio, la seconda nella richiesta stragiudiziale di risarcimento dei danni e la terza dinanzi al consulente tecnico nominato nel giudizio di primo grado. (Ordinanza 16875 del 25 maggio 2022 della Corte di Cassazione)

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