Valido comunque secondo i giudici il procedimento notificatorio effettuato utilizzando una posta elettronica certificata non ancora chiusa
Trasferimento della società all’estero e cancellazione dal registro nazionale delle imprese non possono rendere inefficace la notifica tramite posta elettronica certificata del ricorso presentato dal creditore per ottenere la dichiarazione di fallimento. Inutili, nella vicenda in esame, le obiezioni proposte dai legali della società. I giudici ribadiscono che il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere notificato alla società pur se cancellata dal registro delle imprese all’indirizzo di posta elettronica certificata da essa precedentemente comunicato proprio al registro. Nel caso specifico in esame, è emersa in modo chiaro che, dopo il trasferimento della sede della società, il ricorso per fallimento era stato avviato alla notifica presso l’indirizzo pec della società debitrice, indirizzo che, osservano i giudici, non era stato chiuso nelle more. Ciò significa che si è perfezionato l’iter notificatorio previsto dalla legge fallimentare (Ordinanza 40023 del 14 dicembre 2021 della Cassazione)