Società fallita: intangibile il precedente sequestro penale preventivo di alcuni beni immobili

Il curatore può però chiedere la conversione dei beni immobili nel valore in denaro in vista di una vendita

Società fallita: intangibile il precedente sequestro penale preventivo di alcuni beni immobili

Legittima, in materia fallimentare, la richiesta del curatore mirata ad ottenere la conversione dei beni immobili del fallito – che sono oggetto di sequestro penale preventivo – nel loro valore in denaro al fine di poterne effettuare la vendita. Se rispetto al fallimento vi è stato un precedente sequestro penale preventivo avente ad oggetto beni immobili, allora il curatore non può presentare istanza di dissequestro, ma può tuttavia chiederne la conversione in denaro, al fine poi di avviare una vendita competitiva. I giudici richiamano la prevalenza delle misure cautelari reali e della disciplina della tutela dei terzi rispetto alle procedure concorsuali e ritengono perciò escluso che possa disporsi il dissequestro dei beni immobili oggetto di sequestro preventivo disposto anteriormente al fallimento di una società indagata di reato in vista della loro confisca obbligatoria quale profitto della sua perpetrazione. Allo stesso tempo, però, nulla si può obiettare circa la legittimazione del curatore a proporre istanza di conversione dei beni nel loro valore al fine di avviare una procedura competitiva in vista della vendita dell’azienda di cui i beni risultano far parte. (Ordinanza dell’8 febbraio 2022 del Tribunale di Ancona)

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