Sacrosanta la condanna per bancarotta. Evidente l’asservimento della struttura agli interessi dell’imprenditore individuale ufficialmente estraneo alla società
Periodo di costituzione della società dichiarata fallita e pagamenti a un unico fornitore consentono di individuare facilmente l’amministratore di fatto e ritenerlo responsabile per il reato di bancarotta. Nella vicenda in esame i giudici sottolineano che la società – una ‘srl’ – è stata costituita in concomitanza con i numerosi protesti elevati nei confronti di un imprenditore individuale – poi identificato come amministratore di fatto – operante in sostanza nello stesso settore. Inoltre, è emerso che nei sei mesi di operatività della società fallita sono state emesse trentasei fatture di acquisto per un importo di quasi 500.000 euro, tutte in favore dello stesso imprenditore individuale protestato. E ciò senza l’individuazione di vettori per il trasporto e senza le risultanze di pagamenti in favore di altri fornitori. Inoltre, le due distinte, almeno sulla carta, attività d’impresa si sono svolte presso la medesima sede. Indiscutibile, quindi, l’asservimento della società agli interessi dell’imprenditor individuale protestato. Logico, quindi, attribuirgli la gestione operativa della società poi fallita. (Sentenza 45260 del 9 dicembre 2021 della Cassazione)