Società in liquidazione e senza prospettive: no alla composizione della crisi
Decisivi i dubbi sul ripristino dell’equilibrio economico-finanziario e sulla continuità operativa

Impossibile concedere la composizione negoziata della crisi a una società in liquidazione che non è in grado di mettere sul tavolo gli elementi sufficienti per ipotizzare il ripristino dell’equilibrio economico-finanziario e la continuità operativa. In premessa i giudici ricordano che la normativa – il decreto legge numero 118 del 2021 – è chiara nel riservare il procedimento di composizione negoziata alle ipotesi in cui risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa. Illogico, quindi, concedere l’accesso a quella procedura ad una società in liquidazione, peraltro da più anni, senza che neppure sia dedotta né documentata la sussistenza dei presupposti per la revoca della causa di scioglimento e dello stato di liquidazione. Entrando nei dettagli della vicenda presa in esame, i giudici respingono l’istanza dell’imprenditore di conferma della misura protettiva della sospensione della procedura esecutiva immobiliare intentata nei suoi confronti da un creditore, in quanto rimane oscuro come, dopo dieci anni, un’impresa in fase di chiusura liquidatoria dei rapporti possa veder ripristinato un equilibrio economico-finanziario atto a resuscitarne la continuità, mettendola in condizione di produrre valore. A maggior ragione, poi, a fronte di una preoccupante assenza di un piano finanziario per i successivi sei mesi. (Ordinanza del 15 febbraio 2022 del Tribunale di Bergamo)