Solo dopo avere presentato il ricorso per la separazione coniugale scopre che la moglie si è iscritta ad alcuni siti di incontri: separazione non addebitabile alla donna

Impossibile attribuire alla moglie la responsabilità per la rottura col marito. Ciò perché non è provata una correlazione causale tra l’infedeltà della donna e la crisi matrimoniale

Solo dopo avere presentato il ricorso per la separazione coniugale scopre che la moglie si è iscritta ad alcuni siti di incontri: separazione non addebitabile alla donna

La moglie si è iscritta ad alcuni siti di incontri e il marito l’ha scoperto, però solo dopo avere depositato il ricorso per la separazione. Proprio quest’ultimo dettaglio spinge i giudici a sancire che la rottura della coppia non è addebitabile alla donna. In sostanza manca la prova che il comportamento tenuto dalla donna, e catalogabile come una violazione dell’obbligo di fedeltà nei confronti del marito, abbia provocato la crisi che ha spinto l’uomo a chiedere la separazione coniugale. Impossibile, in sostanza, attribuire alla moglie la responsabilità per la rottura col marito. Su questo fronte i giudici precisano che l’uomo ha dichiarato di essersi avveduto della iscrizione della consorte a siti web di incontri però solo in epoca successiva al deposito del ricorso per separazione. Inoltre, l’uomo non ha dato prova che il sospetto del tradimento per mano della moglie si sia insinuato in lui prima della proposizione della domanda di separazione. (Ordinanza 16822 del 24 maggio 2022 della Corte di Cassazione)

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