Inutili le obiezioni proposte dall’uomo, il quale ha parlato di mera distrazione. Evidente il suo disinteresse verso il figlio
Il disinteresse manifestato dal papà verso il figlio, la sua mancata collaborazione con i ‘Servizi sociali’ e l’indisponibilità a mantenere rapporti con l’ex compagna legittimano il provvedimento con cui i giudici affidano in via esclusiva il minore alla madre. Il passaggio decisivo è in Appello, laddove i giudici scelgono l’affido esclusivo del minore alla madre, considerandolo l’unico modo per tutelarlo, e revocano le modalità di frequentazione padre-figlio come disciplinate in primo grado, e infine dispongono che l’uomo possa vedere e incontrare il figlio secondo le modalità indicate dai ‘Servizi sociali’, chiamati, tra l’altro, a organizzare incontri protetti in luogo neutro, almeno ogni quindici giorni, Questo provvedimento viene confermato in Cassazione. I giudici di terzo grado pongono in evidenza le colpe dell’uomo in quanto figura paterna. In sostanza, il padre del minore si è difeso parlando di mera distrazione. I giudici hanno invece ribattuto che egli ha mostrato un chiaro disinteresse verso il minore, incontrato solo tre volte dalla nascita. Per completare il quadro, infine, viene sottolineata la sua mancata collaborazione con i ‘Servizi sociali’, collaborazione che avrebbe dovuto mirare a superare la situazione di disagio del figlio, e la sua indisponibilità a mantenere rapporti costanti con l’ex compagna. (Ordinanza 37597 del 30 novembre 2021 della Cassazione)