Sospesa l’esecuzione del decreto ingiuntivo se la cessionaria del credito non certifica la propria legittimazione attiva

Insufficiente la produzione del solo avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco

Sospesa l’esecuzione del decreto ingiuntivo se la cessionaria del credito non certifica la propria legittimazione attiva

Sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo – oggetto di specifica opposizione – se la cessionaria del credito non riesce a demolire l’ipotesi della sua carenza di legittimazione attiva. Su questo tema i giudici ribadiscono che, in merito alla possibile carenza di legittimazione attiva della creditrice opposta, la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco del credito, ha anche l’onere di dimostrare l’inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il debitore resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. Nella vicenda in esame è emerso la cessionaria del credito si è limitata alla produzione del solo avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, di per sé insufficiente, in difetto di una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti ceduti, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie non consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione. (Ordinanza del 9 luglio 2022 del Tribunale di Bari)

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